visto che non tutti sanno come va interpretata la garanzia, vi allego un PDF che ne spiega i termini.
il documento è la nota esplicativa del decreto legislativo…un pò lungo ma chiaro
La normativa prevede che sia il rivenditore a garantire il bene venduto e non già il produttore come avveniva precedentemente, ma in molti casi il produttore ha superato la norma facendosi carico “direttamente” delle gestione di eventuali riparazioni in regime di garanzia.
Resta inteso che il produttore copre esclusivamente i vizi di fabbricazione, non già problemi non imputabile ad un difetto di costruzione. Cosa vuol dire?
Se il rivenditore ci ha venduto un prodotto per il quale ci ha garantito delle caratteristiche e le stesse non fossero presenti, sarà il rivenditore a farsene carico, ovvero se il bene non rispetta il contratto di vendita (anche verbale) è il rivenditore ad esserne responsabile
Se il prodotto acquistato è stato mal installato o manomesso, sarà l’installatore/rivenditore o chi lo ha manomesso a farsene carico.
leggete e troverete anche la descrizione dei termini di durata, dell’onere della prova e altro ancora
Join the conversation